HO FATTO TROPPI BRINDISI E SE MI FERMANO RIFIUTO L’ALCOL TEST! LA LEGGE ME LO CONSENTE?
Certamente sì, ma il commento dell’avvocato Simone Labonia ci dimostra come tale scelta non sia sempre oculata!
Il rifiuto di sottoporsi all’alcol test non è, contrariamente a quanto talvolta si pensa, una “scappatoia” conveniente per evitare conseguenze più gravi. L’ordinamento italiano, infatti, disciplina espressamente questa condotta all’art. 186 del Codice della strada, equiparandola, sotto il profilo sanzionatorio, alle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza.
Chi rifiuta l’accertamento alcolemico commette un illecito autonomo: non si tratta di una semplice omissione, ma di un vero e proprio reato. Le sanzioni previste sono particolarmente severe: ammenda elevata, arresto fino a un anno, sospensione della patente da sei mesi a due anni e, nei casi più gravi, confisca del veicolo. A ciò si aggiunge la decurtazione di punti dalla patente e l’eventuale revoca in caso di recidiva.
È quindi fuorviante sostenere che il rifiuto “convenga” a chi ha bevuto più del consentito. Anzi, il legislatore ha scelto deliberatamente di punire il rifiuto come se il conducente si trovasse nella fascia più alta di tasso alcolemico (oltre 1,5 g/l), proprio per evitare comportamenti elusivi. In altre parole, rifiutare equivale, dal punto di vista sanzionatorio, ad essere colti nella situazione più grave, senza alcuna possibilità di dimostrare un livello inferiore di alcolemia.
L’unico margine di “convenienza” teorica potrebbe riguardare casi del tutto particolari, ad esempio quando il conducente teme conseguenze ulteriori legate a specifiche condizioni (come la recidiva o altre aggravanti). Tuttavia, si tratta di valutazioni rischiose e spesso controproducenti, perché il rifiuto preclude qualsiasi accertamento oggettivo e cristallizza automaticamente il quadro sanzionatorio più pesante.
La giurisprudenza è costante nel ritenere legittima questa impostazione: il rifiuto mina l’efficacia dei controlli e ostacola l’attività di prevenzione, giustificando quindi un trattamento severo. Non è ammesso, inoltre, opporre motivazioni generiche o dilatorie: il rifiuto deve essere espresso in modo chiaro, ma anche un comportamento ostruzionistico può essere interpretato come tale.
In conseguenza, il rifiuto dell’alcol test non rappresenta una strategia difensiva efficace. Al contrario, espone il conducente a conseguenze spesso più gravi rispetto a quelle derivanti da un accertamento con esito positivo ma contenuto entro limiti inferiori. La scelta più prudente, sotto il profilo giuridico, resta quella di sottoporsi al controllo, lasciando che sia il dato oggettivo a determinare l’eventuale responsabilità, sperando che “i brindisi” non siano stati troppi!





